Separazioni e Divorzi
Ultima modifica 29 aprile 2021
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) che ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L’art. 6 della Legge 10 novembre 2014, n. 162 prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge 10 novembre 2014, n. 162 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
E’ necessario fissare un appuntamento compilando il modulo relativo e inviandolo via posta, via mail all’indirizzo demografici@comune.cassinadepecchi.mi.it o presentandolo direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, allegando copia dei documenti d’identità dei coniugi.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
In allegato, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.