Cittadinanza Italiana per Beneficio di Legge

Ultima modifica 29 aprile 2021
La cittadinanza italiana può essere concessa per beneficio di legge a determinate categorie di stranieri.

  1. Lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono cittadini italiani diviene cittadino:
    1. se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana;
    2. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    3. se, al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Unità operative competente
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura o all'Ufficio Consolare competente per territorio per le fattispecie di cui al punto A.

Per il caso B, l'istruttoria sarà curata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Cosa occorre
Documentazione varia in relazione alla fattispecie.

In luogo di alcuni certificati, gli interessati possono presentare dichiarazioni sostitutive secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle norme sulla semplificazione amministrativa (si vedano le schede relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà).

Cosa si fa
La cittadinanza italiana per beneficio di legge viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

Emesso il decreto, l'interessato deve prestare davanti al Sindaco giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle Leggi dello Stato. Tali atti vengono trascritti nei registri dello Stato Civile.

Normativa di riferimento
  • Legge n. 91/1992
  • D.P.R. n. 362/1994
  • D.P.R. n. 572/1993
  • D.P.R. n. 396/2000