Certificati Anagrafici e di Stato Civile

Ultima modifica 27 aprile 2021
I CERTIFICATI che possono essere richiesti sono:
  • Stato di Famiglia
  • Residenza, Cittadinanza
  • Esistenza in vita
  • Godimento diritti politici
  • Stato Civile
  • Nascita
  • Morte
  • Matrimonio.
Estratti per riassunto o copia integrale di: Nascita, Matrimonio, Morte.

La Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15 , entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha vietato agli Uffici Pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Con la modifica apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.

Pertanto il cittadino deve sempre rilasciare agli Enti Pubblici o Gestori di Pubblici Servizi e ai Privati l' autocertificazioni in sostituzione dei certificati .
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 D.P.R.445/2000): NON SI PAGA, non è soggetta all'imposta di bollo nè diritto di segreteria, e non richiede l'autentica di firma.

I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di 3 mesi dalla data di rilascio.
I certificati contenenti dati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Tempi:
A vista

Quanto costa:
Tutte le certificazioni sono soggette all’imposta di bollo secondo quanto dispone il DPR 642/1972 successive modificazioni ed integrazioni.
Costo del certificato € 16,00 marca da bollo € 0,50 diritti di segreteria.
Per gli usi indicati nella tabella Allegato B al DPR 642/1972, il certificato viene rilasciato in esenzione dal bollo e costa € 0,30.

Normativa di riferimento:
  • LEGGE N.1228/1954
  • D.P.R. N. 223/1989
  • TABELLA D allegata alla Legge n. 604/1962
  • D.P.R. 642/1972 tabella B
  • T.U. n. 445/2000
  • LEGGE 120/2020