Autocertificazione

Ultima modifica 27 aprile 2021
L'autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR n° 445/2000, è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino e rilasciata sotto la sua responsabilità, in sostituzione di uno o più certificati.

Con la modifica apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.

La normativa che regola le autocertificazioni è contenuta nel D.P.R. 445 del 28/12/2000 e LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI).

Possono essere autocertificati i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualisiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso asssociazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

 

  1. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  3. qualità di vivenza a carico;
  4. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  5. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Come:
L’autocertificazione non è soggetta ad autenticazione della firma presso l’ufficio comunale, ma è sufficiente sottoscriverla davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o
inviarla via fax con allegata una fotocopia del documento di riconoscimento.
L'autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla.

Validità:
L’autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce

Normativa di riferimento:
D.P.R. 445/2000
LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

Autocertificazione
27-04-2021
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Autocertificazione dal Genitore Tutore Curatore
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Autocertificazione dal Genitore Tutore Curatore in bianco
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Autocertificazione di Stato Civile
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