Amianto
Ultima modifica 4 marzo 2021
E’ stato utilizzato fino al 1980 circa come isolante termico in edilizia e nell’industria; in seguito è stato vietato in molti paesi, perché è nocivo per la salute: le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie.
A causa dei possibili effetti sulla salute che si manifestano anche a distanza di molti anni dall’esposizione (si possono verificare tempi di latenza di 40 anni), la produzione e la vendita di sostanze contenenti amianto sono state vietate nel nostro paese a partire dal 1994.
I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre i materiali compatti (come l’Eternit), se sono ben conservati difficilmente perdono fibre.
I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato e negli ambienti dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.
Per i materiali contenenti amianto compatto, come le coperture degli edifici in cemento-amianto (Eternit), il rischio non è, in generale, particolarmente elevato ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali, i quali possono diventare un rischio solo se danneggiati.
Se inalato può entrare in profondità negli alveoli polmonari e generare patologie di diversa gravità, compreso il cancro.
Va precisato che non è la presenza in sé dell’amianto ad essere pericolosa; l’amianto costituisce un rischio solo quando i manufatti si sgretolano e disperdono le fibre nell'ambiente.
Non esiste, però, una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa.
Un'esposizione prolungata nel tempo o a elevate quantità aumenta significativamente le probabilità di ammalarsi.
- in primo luogo, far pervenire all'ATS Citta' Metropolitana, Dipartimento di Prevenzione Medico e per conoscenza al Comune di Cassina de' Pecchi, Settore Tutela dell'Ambiente, il modello NA/1 ai fini del popolamento del censimento dei siti con presenza di amianto;
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione dell’amianto;
- tenere la documentazione da cui risulti il luogo dove si trovano i materiali contenenti amianto;
- apporre degli avvisi per evitare di maneggiare per errore l’amianto, se si trova sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni);
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in qualsiasi occasione in cui si possa toccare o sollecitare i materiali;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- svolgere le verifiche periodiche sulle parti in amianto e disporre la bonifica, se necessaria;
- in presenza di amianto friabile, deve far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale esperto, facendo redigere un rapporto dettagliato e completo di fotografie.
- controllare che non siano avvenuti distacchi o sfaldamenti del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
- controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato e che non sia riapparso il colore del prodotto sottostante, perché è segno di usura del materiale.
- Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico della persona che fa la segnalazione, per poterla ricontattare e chiedere eventuali chiarimenti;
- Indirizzo e descrizione del sito contenente amianto;
- Se possibile, una mappa e/o una o più foto (preferibilmente in formato digitale) del luogo dove si trova l’amianto, per facilitare le verifiche.
- tramite posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Cassina de' Pecchi – Settore Tutela dell’Ambiente – piazza De Gasperi, 1 - 20060 Cassina de' Pecchi
- all'indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.cassinadepecchi.gov.it
- consegnando direttamente la documentazione, indirizzata al Settore Tutela dell'Ambiente, al Protocollo del Comune
- Modello NA/1, che serve ad alimentare il censimento regionale dei siti contenenti amianto. Il modello NA/1 può essere compilato direttamente dal proprietario
- Modello di Valutazione del Rischio secondo l'algoritmo regionale allegato al d.d.g.s. 13237 del 18/11/2008 o con altri sistemi analitici. La valutazione del rischio, e la compilazione del relativo modello, deve essere effettuata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto ad un albo professionale
- Nel caso in cui l'indice di degrado di una copertura risulti più alto di quanto previsto dal d.d.g.s. sopra citato, è necessario altresì che il proprietario presenti nel più breve tempo possibile un crono-programma con tempi certi per l'eventuale intervento di messa in sicurezza
La documentazione sopraelencata dovrà essere trasmessa entro trenta giorni all'ATS, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e per conoscenza al Comune di Cassina de' Pecchi, Settore Tutela dell'Ambiente.
- Incapsulamento superficiale con vernici speciali: si tratta l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto e costituiscono una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Chi la effettua deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione. Il trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati, ma è necessario avviare un programma di manutenzione e controllo;
- Confinamento: si realizza separando dall’ambiente il materiale contenente amianto, realizzando una intercapedine con materiali diversi. Anche questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo;
- Rimozione: si realizza se il materiale con amianto è molto degradato, per risolvere definitivamente il problema. E’ il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione, ma ha i costi più elevati nell’immediato e deve essere realizzato correttamente per non disperdere fibre di amianto nell’ambiente.
In caso di rimozione/demolizione di manufatti in cemento-amianto, bisogna rivolgersi ad una impresa iscritta all’Albo delle ditte autorizzate alla rimozione dell’amianto (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/).
La società incaricata della bonifica, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve predisporre un Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto da trasmettere all’ATS, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’ATS può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.
La Regione ha recentemente comunicato che il P.R.A.L. è ad oggi scaduto e quindi non dispiega più efficacia giuridica, pertanto anche il termine di cui sopra risulta decaduto.
Restano comunque in vigore gli obblighi di comunicazione e di monitoraggio dello stato di coperture e manufatti contenenti amianto da parte dei proprietari.
La mappatura è stata eseguita nella primavera del 2017, grazie alle immagini ad alta definizione ricavate da voli a bassa quota con droni e mediante una metodologia innovativa per la classificazione dello stato di conservazione delle coperture in fibrocemento contenenti amianto (MCA). I risultati saranno presentati in in assemblea pubblica entro la fine dell'anno