Cambio di Residenza

Ultima modifica 26 settembre 2024

Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che:

  • sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un qualsiasi Comune italiano;
  • sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
  • sono stati cancellati per irreperibilità o mancato rinnovo della dimora abituale;
  • provengono dall'estero.

Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al Comune.

Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.

Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani tramite l’Ufficio Tributi.
Attenzione: al fine di consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, si prega di apporre sul citofono e cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome, o di comunicare in sede di dichiarazione se sono presenti riferimenti diversi (Es. numeri, lettere o altri cognomi).

Quando presentare la dichiarazione

Il nuovo indirizzo (numero civico, scala, piano, interno) deve essere comunicato, all'ufficio anagrafe, nel momento di effettiva dimora.
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti, e i dati catastali dell'abitazione.
Il Comune trasmette i dati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) che aggiorna l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)  e trasmette telematicamente al PRA i dati della nuova residenza. Il PRA provvede d’ufficio all’aggiornamento del proprio archivio.

Il Ministero, dopo l'aggiornamento, non invia alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione di auto e moto (dal 1/10/2020), né per il certificato di circolazione dei ciclomotori (da giugno 2022), né per la patente (dal 2/3/2013).
Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero.
Per scaricare l'attestazione occorre:
- accedere all'area riservata del Portale dell'automobilista tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica) oppure, se minorenni, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al Portale;
- selezionare la voce di menù "Accesso ai servizi" e poi "Attestato di residenza".

Se l'indirizzo di residenza non risulta correttamente aggiornato oppure se ci sono problemi di registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it occorre utilizzare i seguenti contatti:

oppure 

  • telefono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 14
    • numero verde 800232323 gratuito da telefono fisso
    • numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Per ricevere assistenza nel caso di residenza non correttamente aggiornata occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, numero eventuale targa, data del cambio di residenza, nuovo indirizzo di residenza completo dell'indicazione della provincia e del cap.

Come e dove presentare la dichiarazione
L'istanza di cambio della residenza può essere presentata tramite:

In entrambi i casi per autenticarsi è necessario essere in possesso di un'utenza SPID o del Pin associato alla Tessera Sanitaria (TS) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)/Carta d’Identità Elettronica (CIE).

NOTA BENE: Le credenziali SPID sono personali. Il dichiarante deve autenticarsi con le proprie credenziali SPID e non può utilizzare le credenziali di terze persone. In caso contrario, la dichiarazione è irricevibile.

Laddove tuttavia non si disponga di identità digitale, è altresì possibile presentare la richiesta di residenza compilata e firmata, i relativi allegati e copia del documento d’identità, all’Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di apertura, tramite PEC o e-mail o posta raccomandata (indirizzo: Comune di CASSINA DE’ PECCHI - Servizi Demografici - Piazza De Gasperi n.1, 20051 Cassina de’ Pecchi (MI)).

Qualora l’istanza venisse presentata tramite il Portale Ministeriale ANPR occorrerebbe allegare unicamente   il titolo di occupazione dell’immobile (Certificazione Notarile/Visura Catastale/Atto di proprietà nella parte in cui sono indicati i dati catastali e quelli del proprietario o contratto di affitto firmato e ricevuta di avvenuta registrazione dello stesso effettuata presso l’Agenzia delle Entrate o comodato d’uso scritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, altro titolo).
Di seguito viene elencata la documentazione da presentare per avviare l'istanza tramite lo Sportello Telematico:

I cittadini Comunitari devono integrare la documentazione elencata nell'Allegato B della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea).

I cittadini non Comunitari devono integrare la documentazione elencata nell'Allegato A della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea).

N.B. Le istanze di residenza devono essere correttamente compilate nelle parti obbligatorie (i campi contrassegnati con * si riferiscono a dati obbligatori, i campi contrassegnati con ** si riferiscono a dati di interesse statistico, i campi contrassegnati con *** si riferiscono a dati necessari all'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione, corredate obbligatoriamente da copia o scansione in PDF dei relativi documenti di identità e sottoscritte da tutti i richiedenti maggiorenni. La mancata compilazione dei campi obbligatori comporta la non ricevibilità dell’istanza.


Controlli e sanzioni
Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla registrazione della dichiarazione del cittadino che, entro due giorni lavorativi, potrà già ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Normativa di riferimento
  • D.L. n. del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
  • Regolamento anagrafico.
  • D.L. 28/03/2014 n. 47

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